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martedì 1 gennaio 2013

Riforma del condominio 2012



Riforma del condominio 2012, la privacy mutilata in caso di insolvenza

L’amministratore potrà diffondere i dati personali dei debitori




La riforma del condominio è diventata legge, introducendo importanti novità sulla regolamentazione delle controversie in materia di destinazioni d’uso o di pagamenti. Senza dubbio, però, l’apporto più corposo è quello che detta le nuove coordinate alle assemblee e su diritti e doveri degli amministratori.
E proprio sugli amministratori pende l’obbligo di fare pressing su quegli inquilini che non soddisfino gli oneri di spesa, in particolare per le prestazioni dirette a un servizio di comune godimento per i residenti.
La nuova normativa specifica che, qualora il mancato pagamento si prolunghi oltre un semestre, l’amministratore è autorizzato a far decadere il diritto al servizio da parte del condomino moroso.
E proprio qui sorge un nodo non da poco: conoscendo l’identità degli inquilini che non corrispondono le somme dovute, all’amministratore è data facoltà di segnalarne le generalità a soggetti terzi in attesa dei versamenti per le prestazioni eseguite.
La disposizione va intesa in senso generale, ossia non come una pratica vessatoria nei confronti del singolo insolvente, ma in qualità di un danno arrecato all’istituzione condominiale nel suo complesso e, dunque, alla globalità dei condòmini.
Per questa ragione, viene a decadere, nei confronti dei morosi, il diritto alla privacy, ma solo nel momento in cui i creditori chiedano effettivamente i dati dei condòmini insolventi. Insomma, iniziative peregrine da parte degli amministratori, in questo senso, non sono contemplate.
La questione, oltre che con le ultime modifiche al Codice civile e relative disposizioni contenute proprio nella riforma di ultima conversione in legge, è annosa e prende le mosse da alcuni rimpalli tra Authority e giustizia ordinaria.
Il primo a esprimersi fu infatti il Garante per la protezione dei dati personali, che nell’ormai lontano 2006 specificava come i dati dei singoli abitanti condominiali non fossero soggetti a particolare tutela, essendo di diretto interessamento per l’amministrazione e, per questa ragione, non stretti dall’obbligo di consenso alla diffusione.
Un altro parere fondamentale in materia, emanato sempre dal Garante privacy, è invece datato 2008, quando l’organo difese il dovere della suddivisione tra i vari residenti in condominio degli oneri per scopi collettivi.
Quest’ultimo giudizio del Garante affondava le radici, in realtà, in una sentenza della Cassazione di poco antecedente, in cui la Suprema corte stabiliva come fosse prerogativa dell’amministratore rimettere gli inquilini ai loro doveri, senza travalicare i limiti delle proprie funzioni, naturalmente.
Dunque, la Cassazione aveva fatto decadere il principio della responsabilità solidale, di modo che i vari condòmini siano chiamati individualmente a rispondere dei pagamenti, e a vedersi, in caso di morosità, divulgata la propria identità pur nell’interesse generale. Tutto ciò, resta valido ancora oggi, dopo l’epocale riforma del condominio appena convertita in legge.



è legge la libera detenzione di animali domestici


E' LEGGE LA LIBERA DETENZIONE DI ANIMALI DOMESTICI.

Come cambiare i regolamenti che impongono divieti in appartamento

DIVENTARE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO





Era la norma più attesa, c’erano state polemiche, ma alla fine è stata approvata secondo le intenzioni originarie. Con la riforma del condominio diventata legge, la detenzione di animali in appartamento è ufficialmente libera da vincoli.

A tentare di indurre il Parlamento a rivedere la disposizione, erano stati i veterinari della Sivae, che avevano denunciato come sotto la dicitura di “domestico” fossero identificabili alcune specie che nulla hanno a che vedere con il senso comune di inquilino “a quattro zampe”.

Ciò non è però bastato a riscrivere la nuova parte dell’articolo 1138 del Codice civile, che, appunto, sancisce l’impossibilità di apporre limitazioni, nei regolamenti condominiali, alla possibilità di accogliere animali all’interno della proprietà: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”, così recita il testo di fresca approvazione, identico a quello già uscito dalla Camera lo scorso 27 settembre.

Ciò che stupisce, però, è come la nuova legge in materia di animali domestici assimili questi ultimi a oggetti mobili, al pari di un comodino o di un televisore, e dunque proprio per questo liberamente detenibili nella propria casa.

Non sarà certo questo formalismo giuridico a far storcere il naso ai tanti padroni di animali che, da sempre, si trovano a lottare contro inquilini insofferenti alla vista delle loro bestioline.

La previsione è stata inserita in ragione del principio di non poter limitare al residente la possibilità conferita al residente di disporre della propria abitazione come meglio ritiene opportuno.

Per quanto concerne, invece, gli spazi comuni, il provvedimento naturalmente consente la presenza in cortili e affini degli animali, purché i rispettivi padroni non mettano in pericolo la libertà degli altri inquilini. Dunque, sarà opportuno l’utilizzo del guinzaglio e, dove previsto a norma di legge, anche della museruola.

I condòmini che, comunque, si riterranno offesi da eventuali comportamenti dell’animale, come i rumori nelle ore di quiete o il mancato rispetto dell‘igiene da parte del padrone, potrà in ogni caso far valere le sue ragioni in sede giudiziaria.

E per quei regolamenti che espressamente vietano già la libera detenzione di animali domestici? In questo caso, le disposizioni vigenti restano tali, ma permane la possibilità che lo statuto condominiale venga emendato dall’assemblea.

A questo proposito, gli inquilini potranno approvare con almeno la maggioranza dei presenti in rappresentanza del 50% dei millesimi, una delibera che modifichi il regolamento in questa sezione specifica.

In caso di decisioni di tipo contrattuale che inibiscano la presenza di animali in condominio, va ricordato che si tratta di un concordato tra le parti e dunque anch’esso modificabile, purché gli interessati siano favorevoli all’aggiornamento.